1. Dopo il numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«120-bis) case e appartamenti per vacanze, definiti ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
2. Al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche non dal vivo e anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».