Art. 11.
(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche).

      1. Dopo il numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «120-bis) case e appartamenti per vacanze, definiti ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni;

      120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

 

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      2. Al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche non dal vivo e anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».